Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il Regolamento UE 2023/2429, che ha esteso l’obbligo di indicare il luogo di provenienza per alcuni alimenti. Il Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato delle FAQ per fornire chiarimenti agli operatori del settore sulla corretta indicazione dell’origine dei prodotti ortofrutticoli.
Di seguito alcune novità sul tema:
Nel caso di prodotti ortofrutticoli di IV gamma composti da un solo ingrediente, quali ad esempio insalate fresche pronte al consumo, la presenza di provenienze diverse nella medesima confezione non è ammessa.
La mescolanza di origini, anche se riferita allo stesso tipo di prodotto, non rientra nella definizione di “miscuglio” e comporta la non conformità, con conseguente divieto di commercializzazione del prodotto. In questi casi, pertanto, l’origine deve essere unica e chiaramente indicata.
Per i miscugli costituiti da prodotti ortofrutticoli di specie diverse, l’indicazione dell’origine in etichetta è sempre obbligatoria e può essere fornita in forma completa, con indicazione del Paese per ciascun prodotto, ovvero in forma semplificata, mediante le diciture “UE”, “non UE” o “UE e non UE”.
L’indicazione dell’origine risulta obbligatoria anche per i prodotti sfusi, qualora ricadano tra quelli previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del reg. 2023/2429, e deve essere resa visibile e leggibile nel punto vendita, attraverso cartellonistica o sistemi elettronici.
Nei casi di miscugli contenenti prodotti soggetti a specifiche norme di commercializzazione, quali ad esempio mele e pere confezionate insieme, l’etichettatura deve riportare, per ciascun componente, non solo l’origine indicata in forma completa o semplificata, accanto al nome della varietà, del tipo commerciale e/o del colore, ma anche le caratteristiche commerciali richieste dalla normativa specifica.
Per quanto riguarda i miscugli costituiti esclusivamente da prodotti ortofrutticoli biologici, qualora sia utilizzato il logo biologico dell’Unione, è obbligatorio indicare, nel medesimo campo visivo, il luogo di produzione agricola delle materie prime secondo le formule “Agricoltura UE”, “Agricoltura non UE” o “Agricoltura UE e non UE”.
Infine, è vietato l’uso di abbreviazioni o denominazioni non ufficiali per l’indicazione del Paese di origine, quali “FRA” o “FR” per Francia, “DE” o “GER” per Germania, o diciture generiche quali “Sicilia”, “America Latina” o “Persia”. L’origine deve essere indicata con la denominazione completa dello Stato.
Inoltre, per la frutta secca, l’indicazione del Paese di origine è obbligatoria anche per prodotti quali noci del Brasile e anacardi, se commercializzati in “miscugli di noci tropicali” o “miscugli di altra frutta a guscio”.
Gli uffici rimangono a disposizione 031 2441 – info@confcommerciocomo.it (Rif. Valentina Pesenti)