L’Agenzia delle entrate, con il comunicato stampa del 20 maggio 2025 (pubblicato sul sito internet dell’Agenzia), ha dato notizia del fatto che, dalle ore 10.04 alle ore 19.30 di venerdì 16 maggio 2025, si sono verificati dei malfunzionamenti, i quali hanno comportato l’impossibilità, da parte dei contribuenti, di accedere alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente indisponibilità dei servizi ad essa connessi.

Alla luce di tale comunicazione, acquisito il parere favorevole del Garante del Contribuente, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2025, con il quale è accertato l’irregolare funzionamento dell’attività dell’Agenzia delle Entrate. In specie, il provvedimento stabilisce che, data l’impossibilità di accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, con conseguente indisponibilità dei servizi ad essa connessi, dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del 16 maggio 2025, trova applicazione l’art. 1 del DL 21 giugno 1961, n. 498. L’art. 1 del decreto legge n. 498/1961 dispone che nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza, nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità, previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento (ossia fino al 30 maggio).

Dato lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate, consultabile sul sito dell’Agenzia, in data 16 marzo, vi sono 47 scadenze, consistenti, quasi tutte, in versamenti, che sarà possibile effettuare entro il 30 maggio. A titolo di esempio:
ï‚· IVA dovuta per il mese di aprile (per il mese di marzo nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi) o per il primo trimestre (gennaio – marzo);
ï‚· quinta ed ultima rata del secondo acconto delle imposte dovute in base al modello Redditi 2024 per soggetti persone fisiche titolari di partita IVA;
 terza rata del saldo dell’IVA annuale dovuta in base alla dichiarazione IVA 2025;
ï‚· imposta sui servizi digitali (c.d. web tax);
ï‚· ritenute ed imposte sostitutive relative al mese di aprile.