Illegittimo l’obbligo per i gestori di strutture ricettive di identificare personalmente e in presenza gli ospiti (identificazione de visu). Lo ha stabilito il Tar del Lazio annullando la circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2024 che escludeva i sistemi di check-in da remoto degli ospiti. Alleghiamo la breve sentenza che ha accolto il ricorso per i seguenti motivi:
Contrasto con l’Art. 109 TULPS: la Circolare “si pone in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi disposta con il D.L. n. 201/2011 (…) allorché è stato modificato il co. 3 dell’art. 109 TULPS.” La novella del 2011, operata in ragione dell’art. 40 del D.L. (“riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese”), aveva eliminato l’obbligo di raccolta “de visu” delle generalità . Il TAR sottolinea che “la Circolare impugnata non risulta aver tenuto conto della modifica legislativa, avendo, di fatto, ripristinato quanto richiesto in passato, reintroducendo l’obbligo di identificazione de visu a carico dei gestori di strutture ricettive.”
Inefficacia e Violazione del principio di proporzionalità : La sentenza evidenzia che “l’identificazione de visu non risulta di per sé in grado di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica cui mira esplicitamente la Circolare (…)”. Il TAR concorda con la ricorrente che questa misura “non fa venire meno il rischio che l’alloggio possa essere, comunque, utilizzato anche da soggetti non identificati dal gestore/proprietario dell’immobile locato (questo dopo il primo contatto).” Inoltre, si rileva che “non è neppure specificato per quale ragione strumenti diversi (ad esempio, la verifica dell’identità da remoto) non siano sufficienti a raggiungere il medesimo obiettivo con minor pregiudizio sui destinatari dell’atto impugnato, ciò in linea col principio di proporzionalità che pure governa l’agire pubblico.”
Carenza di Istruttoria: Il TAR critica la motivazione della Circolare, affermando che essa “non contiene giustificazioni adeguate rispetto all’obbligo imposto, poiché genericamente viene fatto riferimento ad una intensificazione delle c.d. locazioni brevi (…) nonché ad una difficile evoluzione della situazione internazionale, ma tali affermazioni non sono supportate da alcun dato, necessario proprio a dimostrare la proporzionalità della misura adottata.”