sicurezza sul lavoroNella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 è stato pubblicato l’accordo del 17 aprile 2025, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

L’accordo definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal medesimo decreto.

In fase di prima applicazione e, comunque, non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni abrogati. 

Vediamo quali sono le principali novità dell’Accordo (elenco non esaustivo)

SOGGETTI FORMATORI

Vengono identificati i soggetti che possono erogare la formazione

  • Soggetti istituzionali (es. Ministeri, università, INAIL , INL, VVF, Ordini e collegi..)
  • Soggetti accreditati alla regione
  • Altri soggetti (es. Fondi interprofessionali, organismi paritetici, Associazioni sindacali dei DDL o lavoratori)

Confcommercio Como Servizi Srl rientra sia nel gruppo 2) in quanto accreditata presso la Regione Lombardia sia nel gruppo 3) in quanto emanazione diretta dell’Associazione datoriale Confcommercio Como

CORSI

  • Lavoratori, Preposti, Dirigenti
  • Datore di lavoro (NUOVO)
  • Datore di lavoro RSPP (NUOVO)

METODOLOGIE DI EROGAZIONE

Vengono regolamentate le modalità di erogazione dei corsi:

  • In presenza fisica
  • In videoconferenza sincrona
  • In e-learning (modalità asincrona)
  • In modalità mista (blended). Il corso potrà prevedere delle sessioni in presenza fisica e delle sessioni in videoconferenza sincrona o asincrona

 MODALITA’ DI FREQUENZA AI CORSI IN VIDEOCONFERENZA E E-LEARNING

Vengono regolamentate le modalità di accesso ai corsi in videoconferenza e e-learning:

  • Ogni partecipante deve collegarsi tramite PC o tablet a SUO USO ESCLUSIVO!
  • Non è possibile utilizzare lo Smartphone

 DURATA E SCADENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE

Vengono regolamentati i termini di durata e scadenza dei corsi di formazione:

  • L’aggiornamento deve essere effettuato a decorrere dalla data di fine corso riportata nell’attestato con le seguenti specifiche:
  • Lavoratori: quinquennale
  • Preposti: biennale
  • Dirigenti: quinquennale
  • Datore di lavoro: quinquennale
  • Datore di lavoro che svolge i compiti di Rspp: quiquennale
  • Per i corsi abilitanti, quali a titolo di esempio: Rspp/Aspp, operatori addetti all’uso delle attrezzature etc., in assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. Non potranno esercitare la funzione fino a che non provvederanno all’aggiornamento

 

Per qualsiasi informazione: 0312441 – info@confcommerciocomo.it (Rif. Barbara Grigioni).