Con la Finanziaria 2025, il Legislatore ha esteso agli amministratori di società l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese.
Premesso che sia le imprese costituite in forma societaria sia le imprese individuali sono già tenute a indicare il proprio domicilio digitale, al fine di individuare i soggetti interessati dal nuovo adempimento è opportuno valutare le società che rientrano nel relativo ambito di applicazione, nonché i soggetti (amministratori) di cui si deve comunicare l’indirizzo PEC.
Per quanto riguarda l’individuazione degli amministratori, il termine “amministratore” va riferito ai soggetti cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione, dando rilievo alla funzione di gestione dell’impresa in senso ampio, ricomprendendo quindi, ad esempio, anche i liquidatori della società. Inoltre, considerato che l’obbligo riguarda le persone fisiche che svolgono l’incarico e non l’organo, in presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, va iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore.
L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore determina il “blocco” dell’iter istruttorio della domanda presentata.
La normativa di riferimento non individua il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata osservanza dell’obbligo in esame, anche se, secondo il Ministero, alla mancata comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore risulta invece applicabile l’art. 2630, C.c. ai sensi del quale è irrogabile la sanzione da € 103 a € 1.032. La norma in esame non fornisce specifiche indicazioni e non prevede limitazioni in merito all’indirizzo PEC dell’amministratore da comunicare al Registro Imprese e la stessa potrebbe pertanto portare a ritenere che l’amministratore possa scegliere di comunicare il medesimo indirizzo PEC dell’impresa.
Secondo il Ministero tale scelta non risulta aderente alla ratio della norma, finalizzata all’istituzione di un recapito dell’amministratore, affinché lo stesso risulti direttamente contattabile attraverso un canale diretto e formale. Inoltre, considerato che, in base alla Direttiva MISE 22.5.2015, l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa, comunicato per l’iscrizione nel Registro Imprese, deve essere “nella titolarità esclusiva della medesima”, ne consegue che impresa ed amministratore devono comunicare due diversi indirizzi PEC.
Il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC “associati” alle diverse società di cui è amministratore. Oltre a rispettare un obbligo di legge, disporre di una PEC personale comporta diversi vantaggi per gli amministratori di società. Tra i principali: maggiore sicurezza nelle comunicazioni; velocità e praticità; accesso agevolato ai servizi della Pubblica Amministrazione.
Confcommercio Como Servizi Srl ha attivato due servizi specifici: attivazione di una casella PEC e la relativa comunicazione obbligatoria al Registro Imprese della Camera di Commercio. Per info e costi: 0312441 – fiscale@confcommerciocomo.it (Rif. Antonio Giannetto).
