Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, entrato in vigore lo scorso 11 febbraio ma applicabile a decorrere dal 12 agosto 2026, stabilisce una serie di prescrizioni volte a ridurre significativamente i rifiuti da imballaggio, incentivando l’adozione di imballaggi più leggeri ed eliminando quelli superflui, al fine di ridurne l’impatto sull’ambiente.
Il regolamento prevede specifiche misure per tutti gli imballaggi e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale e dal contesto in cui sono usati.
definizioni (articolo 3)
Le imprese rappresentate sono soggette al rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento e rientrano tra le seguenti definizioni di cui all’articolo 3:
– «distributore finale»: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento che fornisce all’utilizzatore finale prodotti imballati, anche attraverso il riutilizzo, o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica (ad esempio, nei casi di vendita al cliente di prodotti imballati o di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori per asporto);
– «utilizzatore finale»: la persona fisica o giuridica residente o stabilita nell’Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utilizzatore finale professionale nel contesto delle sue attività industriali o professionali e che non mette il medesimo prodotto a disposizione sul mercato nella forma in cui le è pervenuto (ad esempio, nei casi di acquisto di prodotti imballati per la pulizia o per la preparazione di alimenti);
«settore alberghiero, della ristorazione e del catering»: le attività relative ai servizi di alloggio e di ristorazione di cui alla NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche.
sostenibilità degli imballaggi (artt. 5, 6, 10, 12)
Relativamente alla sicurezza degli imballaggi, il regolamento prevede che a decorrere dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non potranno essere immessi sul mercato se contenenti sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore a specifici valori limite.
Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili e, quando diventano rifiuto, dovranno poter essere oggetto di raccolta differenziata. Inoltre, gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere progettati in modo che il loro peso e il loro volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui sono costituiti.
Gli imballaggi immessi sul mercato saranno contrassegnati da un’etichetta armonizzata contenente informazioni sui materiali che li compongono al fine di facilitare la separazione da parte dei consumatori. La riutilizzabilità dell’imballaggio dovrà essere contrassegnata da una specifica etichetta.
identificazione degli operatori economici (articolo 22)
Gli operatori economici dovranno fornire alle autorità di vigilanza del mercato che ne faranno richiesta le informazioni seguenti:
– l’identità di qualsiasi operatore economico che ha fornito loro imballaggi o prodotti imballati;
– l’identità di qualsiasi operatore economico a cui hanno fornito imballaggi o prodotti imballati.
Gli operatori economici dovranno essere in grado comunicare tali informazioni:
– nel caso di un imballaggio monouso: per cinque anni dalla data in cui abbiano fornito o sia stato fornito loro l’imballaggio;
– nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per dieci anni dalla data in cui abbiano fornito o sia stato loro fornito loro o l’imballaggio.
restrizioni per alcuni imballaggi (articolo 25, allegato V)
A decorrere dal 1° gennaio 2030 non potranno più essere immessi sul mercato gli imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V, tra cui evidenziamo:
– imballaggi di plastica monouso, quali vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole. Si tratta di degli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all’interno e all’esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande. Sono esentate le strutture del settore alberghiero, della ristorazione e del catering che non hanno accesso all’acqua potabile;
– imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering. Si tratta delle bustine, vaschette, vassoi e scatole di plastica monouso utilizzati dal settore alberghiero, della ristorazione e del catering, per contenere porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione dei seguenti casi:
– gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;
– gli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l’igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;
– imballaggi monouso utilizzati nel settore ricettivo destinati a una prenotazione individuale, quali flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, sacchetti per saponette. Si tratta degli imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene per l’utilizzo nel settore ricettivo, quali descritti nella NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.
obbligo di ricarica per alimenti e delle bevande da asporto (articoli 28 e 32)
Entro il 12 febbraio 2027:
– nell’ambito del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, se si utilizzano imballaggi da asporto per fornire ai clienti bevande calde o fredde, va garantito un sistema che permetta ai clienti di portare il proprio contenitore da riempire;
– nell’ambito del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, se si utilizzano imballaggi da asporto per fornire ai clienti alimenti pronti, va garantito un sistema che permetta ai clienti di portare il proprio contenitore da riempire.
Qualora i clienti portino il proprio contenitore al fine di essere riempito, il prezzo del prodotto non può essere superiore o a condizioni meno favorevoli rispetto alla vendita dell’unità di vendita costituita dal medesimo prodotto e da un imballaggio monouso.
I clienti vanno informati, con pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i prodotti in un contenitore ricaricabile da loro fornito. E’ necessario comunicare al cliente quali tipologie di contenitori possono essere utilizzati, le norme igieniche per la ricarica e la responsabilità del cliente in caso di uso di contenitori non idonei.
offerta di imballaggi riutilizzabili per il settore dell’asporto (articolo 33)
Entro il 12 febbraio 2028, nell’ambito del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, fatta eccezione per le microimprese, se si utilizzano imballaggi da asporto per fornire ai clienti bevande calde o fredde o alimenti pronti destinati al consumo immediato, occorre offrire ai clienti l’opzione di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
I clienti vanno informati presso il punto di vendita, mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili. I prodotti destinati a riempire un imballaggio riutilizzabile devono essere offerti a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto all’unità di vendita costituita dal medesimo prodotto e da un imballaggio monouso.
A decorrere dal 2030, almeno il 10% dei prodotti in vendita deve essere offerto in un formato di imballaggio riutilizzabile.
sanzioni (articolo 68)
Entro il 12 febbraio 2027, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento europeo e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.