Con una recente sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna nei confronti di una impresa alberghiera a risarcire il furto di un’auto sottratta dal parcheggio gratuito dell’albergo durante un raduno di auto d’epoca organizzato da una associazione di tutela della motorizzazione storica italiana.
La responsabilità dell’impresa alberghiera, ai sensi dell’articolo 1766 del codice civile sul deposito, è stata accertata dal Tribunale, e confermata in Corte di Appello, nonostante l’albergo avesse rappresentato all’associazione organizzatrice dell’evento, con cui l’albergo aveva stipulato il contratto di alloggio in favore dei partecipanti al raduno, di non voler assumere alcun obbligo di custodia dei veicoli, ma anzi avesse invitato l’associazione a commissionare a impresa terza un servizio di vigilanza armata, finalizzato a garantire la sicurezza e a prevenire furti o danneggiamenti.
Si ricorda che gli articoli 1783 e seguenti del codice civile assoggettano gli albergatori a responsabilità per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dai clienti in albergo. Secondo il codice civile, però, tale responsabilità, che può essere a seconda dei casi illimitata o limitata, non si estende ai veicoli dei clienti né alle cose lasciate negli stessi (art. 1785 quinquies del codice civile).
La giurisprudenza ritiene però l’albergatore responsabile anche per il danneggiamento o il furto di un veicolo di un cliente, senza i limiti previsti dagli articoli 1785 e seguenti del codice civile, se ha accettato di custodirlo, anche gratuitamente. In tal caso l’albergo risponde in base alle norme generali sul deposito (articoli 1766 e seguenti del codice civile), qualora sia accertato che l’albergatore ha concluso con il cliente un “contratto di posteggio”, con assunzione dell’obbligo di custodia del veicolo. In mancanza di contratto scritto, occorre volta per volta verificare se vi sia stato un comportamento concludente che faccia ritenere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto di posteggio.
La giurisprudenza ha finora ritenuto che, per instaurare un contratto di posteggio, non sia sufficiente parcheggiare l’autovettura nel garage dell’albergo, ma sia necessaria la consegna delle chiavi. Il contratto di deposito ha infatti carattere reale e presuppone, oltre all’accordo fra le parti, l’effettiva consegna della cosa (cfr. nostre circolari n. 94 del 2008 e n. 111 del 2010).
Tuttavia, la Corte di Cassazione ritiene che la consegna, ai fini del deposito, possa realizzarsi anche con una “ficta traditio” attraverso la ritenzione della cosa da parte del depositario, ovvero attraverso l’affidamento della cosa al depositario, che può avvenire in qualsiasi modo idoneo a produrre l’effetto reale voluto dalla legge e non necessariamente mediante consegna delle chiavi e del documento di circolazione.
Tale “ficta traditio”, secondo la Corte di Cassazione, può realizzarsi anche parcheggiando il veicolo nell’apposito spazio predisposto dall’albergatore per la custodia delle auto, quale è certamente il garage, ma quale potrebbe essere anche uno spazio esterno, all’uopo strutturato per tale custodia. Non è considerato dalla Cassazione come “spazio esterno strutturato per la custodia”, ad esempio, uno spazio aperto, privo di personale addetto alla custodia o al controllo, senza predisposizione delle cautele tipiche di un parcheggio custodito (recinzione – accesso limitato ai proprietari delle auto), dove chiunque può avere accesso, senza controllo.
La recente decisione della Corte di Appello di Torino si è basata sulle seguenti considerazioni:
– dai documenti e dalle testimonianze esaminate, secondo la Corte di Appello, non è emersa la espressa esclusione della volontà di non custodire i veicoli dei partecipanti all’evento, tra cui il veicolo poi sottratto. A fronte dell’evidenza di un interesse dei partecipanti all’evento al deposito delle autovetture e dell’espressa richiesta dell’associazione organizzatrice di riservare 150 posti, l’albergo ha messo a disposizione un’area a parcheggio dotata di un sistema di videosorveglianza e di serrande a chiusura delle singole aree oltre che dell’accesso e, come tale, idonea alla custodia. La custodia dei veicoli da parte dell’albergo è avvenuta a prescindere dalla predisposizione di un servizio di vigilanza da parte dell’associazione organizzatrice dell’evento, indicato come servizio aggiuntivo, solo a titolo di “consiglio”, ed è avvenuta mediante la riserva di un’area del parcheggio, senza espressa esclusione di custodia ed anzi con l’espressa rassicurazione (accertata solo con testimonianze) che l’area a parcheggio sarebbe stata chiusa durante la notte. Secondo la Corte di Appello, il contratto di deposito si è, dunque, concluso con l’immissione del veicolo nell’area approntata dall’albergatore, poiché in quel momento il veicolo è stato posto nella sua autonoma sfera di disponibilità e controllo;
– l’albergatore non è riuscito a dimostrare che il fatto è avvenuto per causa a lui non imputabile. Non può essere considerata come causa esimente la circostanza che fosse stato predisposto dall’associazione organizzatrice dell’evento anche un servizio di vigilanza, perché il predetto servizio costituiva al momento della conclusione del contratto un servizio integrativo, che non ha escluso o fatto venire meno l’obbligo di controllo e di intervento – mediante monitoraggio con il sistema di videosorveglianza ovvero mediante la chiusura delle aree a parcheggio – in capo all’albergatore;
– la domanda di garanzia nei confronti della compagnia assicuratrice non è stata accolta in quanto è stata eccepita l’inoperatività della polizza ai sensi delle condizioni generali di contratto che prevedono la garanzia in caso di furto di veicoli dei clienti purché custoditi nell’autorimessa, nel parcheggio, o nell’area recintata dell’albergo, e “purché ci sia effrazione dei mezzi di chiusura dei locali e/o delle aree di custodia”. Nel caso di specie il furto è avvenuto senza che vi sia stata effrazione dei locali né delle aree di custodia, e pertanto la garanzia non opera.
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